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Criteri di convergenza

L’andamento dei prezzi

Disposizioni del Trattato

  • L’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato prevede
    “il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”.
  • L’articolo 1 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato stabilisce che
    “il criterio relativo alla stabilità dei prezzi, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.”

Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

  • Per quanto riguarda il “tasso medio d’inflazione, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame”, si considera la variazione della media negli ultimi dodici mesi dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
  • Il principio di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per la determinazione del valore di riferimento, si applica calcolando la media aritmetica semplice del tasso di inflazione dei tre paesi che presentano i tassi più bassi, escludendo però i valori anomali. L’andamento dei prezzi di un paese è ritenuo anomalo quando il tasso di inflazione è significativamente inferiore a quello degli altri Stati membri a causa di una serie di fattori specifici nazionali (per maggiori informazioni cfr. il Rapporto sulla convergenza 2010 della BCE).

L’andamento della finanza pubblica

Disposizioni del Trattato

  • L’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, del Trattato sancisce
    “la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 126, paragrafo 6”.
  • In base all’articolo 2 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato tale requisito
    “significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 6, di detto Trattato, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.”

Procedura per i disavanzi eccessivi

L’articolo 126 definisce la procedura atta ad accertare l’esistenza di un disavanzo eccessivo. Conformemente all’articolo 126, paragrafi 2 e 3, la Commissione europea è incaricata di preparare un rapporto nel caso in cui uno Stato membro dell’UE non soddisfi i criteri di disciplina di bilancio, in particolare se

  1. il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno loro (PIL) supera il valore di riferimento (fissato al 3% del PIL nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi), a meno che
    • il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento oppure, in alternativa,
    • il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
  2. il rapporto fra il debito pubblico e il PIL supera il valore di riferimento (fissato al 60% del PIL nel Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi), a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

Disposizioni aggiuntive

  • Il rapporto predisposto dalla Commissione europea tiene conto anche dell’eventuale differenza fra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per investimenti e di tutti gli altri fattori significativi, compresa la situazione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
  • La Commissione può inoltre preparare un rapporto se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. Il Comitato economico e finanziario formula un parere in merito al rapporto della Commissione.
  • Infine, conformemente all’articolo 126, paragrafo 6, il Consiglio dell’UE, deliberando su raccomandazione della Commissione e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro interessato, decide, a maggioranza qualificata escluso lo Stato membro e dopo una valutazione complessiva, se esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro.

Aspetti procedurali e applicazione delle disposizioni del Trattato

Al fine di valutare la convergenza, la BCE esprime un giudizio sull’andamento della finanza pubblica. Per quanto concerne la sostenibilità, la BCE esamina i principali indicatori relativi agli andamenti dei conti pubblici nel periodo di riferimento, nonché le prospettive e le sfide che si presentano in tale ambito, concentrando la propria analisi sulle relazioni fra l’evoluzione del disavanzo e quella del debito pubblico.

L’andamento del tasso di cambio

Disposizioni del Trattato

  • L’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del Trattato sancisce
    “il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro”.
  • L’articolo 3 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato prevede che
    “il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto Trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro.”

Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

Il Trattato fa riferimento al criterio della partecipazione ai nuovi Accordi europei di cambio (AEC II), subentrati al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo nel gennaio 1999.

  • In primo luogo, la BCE esamina se il paese ha partecipato agli AEC II “per almeno due anni prima dell’esame”, come stabilito dal Protocollo n. 13.
  • In secondo luogo, nel valutare la stabilità del tasso di cambio rispetto all’euro si attribuisce particolare importanza al fatto che questo sia rimasto prossimo alla parità centrale degli AEC II; tuttavia, in linea con l’approccio adottato in passato, si tiene conto anche dei fattori che potrebbero averne determinato un apprezzamento. A questo riguardo, l’ampiezza della banda di oscillazione negli AEC II non pregiudica l’esame del criterio della stabilità del cambio.
  • Infine, il principio dell’assenza di “gravi tensioni” è solitamente trattato esaminando la deviazione del tasso di cambio dalla parità centrale degli AEC II rispetto all’euro, sulla base di indicatori quali la volatilità del cambio rispetto all’euro, il differenziale di interesse a breve termine nei confronti dell’area dell’euro e la sua evoluzione, nonché il ruolo svolto dagli interventi sul mercato valutario e dai programmi di assistenza finanziaria internazionale nella stabilizzazione della moneta.

L’andamento dei tassi di interesse a lungo termine

Disposizioni del Trattato

  • L’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato richiede
    “livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.”
  • L’articolo 4 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del Trattato stabilisce che
    “il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse di cui all’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto Trattato, significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.”

Modalità di applicazione delle disposizioni del Trattato

  • “Il tasso di interesse nominale a lungo termine” osservato “in media nell’arco di un anno prima dell’esame” viene calcolato come media aritmetica degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo.
  • Il principio di “tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”, adottato per determinare il valore di riferimento, si applica calcolando la media aritmetica semplice dei tassi di interesse a lungo termine degli stessi tre Stati membri considerati nel calcolo del valore di riferimento per la stabilità dei prezzi. Il calcolo si effettua sulla base dei tassi di interesse a lungo termine armonizzati, elaborati per la valutazione della convergenza.